Legge regionale
della Calabria n. 42 del 29 dicembre 2008
Misure
in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.
(BUR
n. 24 del 16 dicembre 2008, supplemento straordinario n. 3 del 30 dicembre 2008)
Art.
1
(Ambiti
di applicazione)
1.
La presente legge disciplina le modalità di rilascio dei titoli autorizzativi
all'installazione e
all'esercizio
di nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento
totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture
indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto
Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 20011771CE
ricadenti sul territorio regionale.
Art.
2
(Individuazione
delle soglie di potenza autorizzabile)
1.
Nelle more dell'aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) e
della ripartizione nazionale tra le regioni delle produzioni di energia da fonti
rinnovabili sono individuati i seguenti limiti da raggiungere entro il 2009, su
scala regionale, alle potenze totali autorizzabili per ciascuna fonte
rinnovabile:
a)
eolica 3.000 MW
b)
fotovoltaica/termodinamica 400 MW
c)
idraulica 400 MW
d)
biomassa 300 MW
2.
Alla concorrenza dei limiti di potenza autorizzabile di cui al precedente comma,
da intendersi comprensivi della potenza già autorizzata sul territorio
regionale alla data odierna, non partecipanole autorizzazioni assoggettate alla
semplice Denuncia Inizio Lavori di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380101 e
successive modificazioni ed integrazioni o soggette a semplice comunicazione
preventiva.
Art.
3
(Individuazione
delle riserve strategiche regionali - Costituzione SERC)
1.
Entro i limiti di potenza autorizzabile di cui al precedente articolo è
costituita, per ciascuna fonte,una riserva strategica sino al 20% a favore di
azioni volte a garantire lo sviluppo del tessuto industriale regionale,
individuato quale interesse economico e sociale fondamentale per la Regione.Tale
riserva potrà essere utilizzata dalla Regione per:
-
stipulare protocolli di intesa con primari operatori in possesso di qualificata
esperienza nel settore dell'energia e di una significativa capacità produttiva,
preferibilmente con partenariato calabrese, che destinino una significativa
quota degli investimenti per attività di sviluppo industriale ed economico sul
territorio calabrese, anche nella componentistica energetica;
-
assegnare quote di energia a soggetti che gestiscono servizi pubblici
caratterizzati da un elevato
fabbisogno
energetico, al fine di favorire la riduzione dei relativi costi.
2.
Con apposito provvedimento e con le modalità previste dallo Statuto, entro 180
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale proporrà
al Consiglio la costituzione della SERC (Società Energetica Regionale
Calabrese).
Art.
4
(Procedimento
autorizzativo)
1.
Al fine di determinare un quadro unitario dei processi autorizzativi relativi
agli impianti da fonte rinnovabile da realizzarsi sul territorio regionale è
approvato, con valore di legge, il relativo allegato tecnico "Procedure ed
indirizzi per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti da fonti
rinnovabili,interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale
e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla
loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE" (allegato
sub 1).
2.
La Giunta regionale è tenuta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, ad aggiornare ed estendere a tutte le fonti di energia
rinnovabile il contenuto del documento “L'eolico in Calabria: Indirizzi per
l'inserimento degli impianti da fonti rinnovabili sul territorio regionale”
approvato con D.G.R. n. 55 del 30 gennaio 2006.
Art.
5
(Disposizioni
finali)
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non producono effetto
tutte le disposizioni anche amministrative in contrasto con la stessa.
2.
Non può essere dato corso ad istanze di autorizzazione unica presentate al
Dipartimento Attività Produttive nel periodo di sospensione previsto dall'art.
53 comma 3 della legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008 e s.m.i..
3.
Non può altresì essere dato corso ad istanze di autorizzazione che, pur
presentate prima dell'entrata in vigore della presenta legge, risultino in
contrasto con essa o ne pregiudichino l'attuazione.
4.
Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 novembre 2008, n. 38 si intendono
prorogate sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
6
(Entrata
in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO
SUB l
“Procedure
ed indirizzi per l'installazione e l’esercizio di nuovi impianti da fonti
rinnovabili,interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale
e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla
loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE”.
PREMESSA
La
direttiva 2001/77/CE è stata recepita dallo Stato Italiano con il Decreto
Legislativo n. 387 del 29 Dicembre 2003, relativo alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio
2004 - Supplemento Ordinano n. 17 . Tale Decreto Legislativo interessa i
progetti per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili,
gli interventi di modifica,potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
loro costruzione ed esercizio, prevedendo una procedura unificata
di
approvazione di tali proposte progettuali.
Il
medesimo Decreto Legislativo prevede, al comma 10 dell'art. 12, che in
Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
Ministro per i beni e le attività culturali, debbano approvarsi le linee guida
per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3 dello stesso art. 12. In
attesa che tali linee guida siano emanate, considerato che il territorio
regionale è interessato da un elevato numero di iniziative per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, si ravvisa la necessità di fornire
indirizzi e procedure affinché l'esercizio delle competenze della Regione,
responsabile del procedimento unificato di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs.
387/2003, avvenga in maniera coordinata con tutti i soggetti a vario titolo
interessati alla procedura e nel pieno rispetto delle modalità e della
tempistica previste dalla legislazione vigente.
l.
Obiettivi
La
presente direttiva per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, si
propone di:
a)
agevolare il perseguimento degli
obiettivi nazionali di diffusione delle fonti rinnovabili
secondo
l'impegno assunto dal Governo Italiano, con la delibera CIPE 137/98, con il fine
di ridurre l'emissione di gas a effetto serra;
b)
favorire il corretto inserimento
degli impianti nel territorio. La Regione nel riconoscere
l'importanza
delle fonti di energia rinnovabile come strumento per favorire lo sviluppo
sostenibile nel territorio, persegue politiche di diffusione delle fonti più
idonee al proprio contesto territoriale con l'obiettivo-esigenza di:
-
ridurre l'inquinamento connesso alla produzione di energia ed in particolare
l'emissione di
gas
a effetto serra;
-
ridurre al minimo gli inconvenienti di natura ambientale per l'installazione
degli impianti da fonti rinnovabili mediante un'attenta applicazione della
normativa vigente;
c)
determinare un quadro dei processi
autorizzativi il più possibile semplice, certo e omogeneo. A tal fine la
Regione opererà affinché l'esercizio delle proprie competenze avvenga di
concerto con quelle degli altri soggetti aventi competenza in materia di
autorizzazioni o nullaosta, coerentemente con quanto previsto dalla direttiva
europea 2001/77/CE, recepita con Decreto Legislativo n. 387/03.
2.
Ambito di applicazione
2.1.
In coerenza con quanto stabilito dall' art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e fatto salvo
quanto
contenuto
ai successivi punti 2.3 e 2.4, sono soggetti ad una autorizzazione unica
rilasciata dalla Regione, con le modalità riportate nel seguente dispositivo:
-
gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
di cui all'art. 2
comma
1, lettere b) e c), del D.Lgs. 387/2003 e le relative opere connesse, ovverosia
quegli impianti di collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale o
alla rete di
distribuzione,
indispensabili all'esercizio degli impianti;
-
le centrali ibride come definite dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 387/2003 e le
relative opere
connesse,
ovverosia quegli impianti di collegamento alla rete elettrica di trasmissione
nazionale
o alla rete di distribuzione, indispensabili all'esercizio degli impianti;
-
con capacità di generazione superiore a quella contenuta nella Tabella A di cui
all'art. 2
comma
161 della legge 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) appresso riportata:
TABELLA
A
Fonte
, Soglie
Eolica
60 KW
Solare
fotovoltaica 20 KW
Idraulica
100 KW
Biomasse
200 KW
Gas.
di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 KW
2.2.
Per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie riportate
nella succitata Tabella A, in luogo dell'autorizzazione unica, si applica la
denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni.
2.3.
Fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di .
valutazione di incidenza e la necessità di acquisire i pareri di competenza di
ciascun Ente avente titolo ad esprimersi sul procedimento autorizzatorio, sono
altresì soggette alla sola disciplina della denuncia di inizio attività (DIA)
le seguenti tipologie di impianti con potenza nominale inferiore o uguale a 500
kWe:
-
impianti destinati all'autoproduzione;
-
impianti fotovoltaici parzialmente integrati in strutture edilizie industriali,
commerciali,
agricole
e servizi esistenti o da costruire;
-
impianti eolici on-shore, collocati internamente a complessi industriali;
-
impianti idroelettrici;
-
impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi industriali,
agricoli,
commerciali
e servizi, esistenti o da costruire;
-
impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa
discarica, esistente o da costruire;
-
impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti
internamente a
complessi
industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;
-
impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi industriali,
agricoli,commerciali
e servizi, esistenti o da costruire.
2.4.
Ai sensi del D.Lgs n. 115/2008 l'installazione di singoli generatori eolici con
altezza
complessiva
non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di
impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non
modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di
manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di
inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del sopra citato D.P.R. n. 380/01,
e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia
superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al
Comune.
2.5.
I proprietari degli impianti non soggetti ad autorizzazione unica sono tenuti a
comunicare al Comune competente per territorio la cessazione definitiva delle
attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento
previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto,
comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione
ed esercizio, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della
definitiva cessazione della produzione.
Gli
uffici competenti del Comune sono tenuti a verificare che lo smaltimento
definitivo dell' impianto avvenga entro un anno solare dalla data di
comunicazione
di fine attività. Il Comune è tenuto a trasmettere, con cadenza trimestrale,
al Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche un elenco
dettagliato degli impianti assoggettati a DIA o a semplice comunicazione ai
sensi dei precedenti punti 2.3, 2.4 interessanti il territorio comunale;
2.6.
Ai sensi dell'art. 2 comma 158 della legge 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria
2008),l'autorizzazione degli impianti offshore è rilasciata dal
Ministero dei trasporti, sentiti i {Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3.
Requisiti
3.1.
I proponenti l'installazione di impianti da fonti rinnovabili soggetti ad
autorizzazione unica,oltre ai requisiti soggettivi previsti per le società
industriali e commerciali dalla legislazione vigente, devono espressamente avere
come oggetto sociale l'installazione di impianti di produzione di energia
proveniente da fonte rinnovabile o comunque di attività ad essa connessa ed
essere in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione sulla
liberalizzazione del mercato elettrico, dalle deliberazioni dell'Autorità per
l'Energia Elettrica e il Gas. I suddetti requisiti devono essere documentati dal
produttore proponente rimpianto all'atto della presentazione della domanda di
autorizzazione unica.
3.2.
I proponenti impianti da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica che
non si
configurano
come autoproduttori per come definiti dall'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 79/1999,
oltre alla dimostrazione di essere in regola con la vigente normativa in materia
di certificazione antimafia, devono altresì dichiarare di essere in possesso
dei requisiti di ordine generale riportati in Appendice.
4.
Domanda di autorizzazione unica (procedure)
4.1.
La domanda per la costruzione ed esercizio di nuovi impianti di produzione di
energia
elettrica
da fonte rinnovabile o quella relativa agli interventi di modifica,
potenziamento,
rifacimento
totale o parziale e riattivazione, nonché per le opere connesse ed
infrastrutture
indispensabili
alla loro costruzione ed esercizio, deve essere presentata esclusivamente al
Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive,
responsabile del procedimento unificato.
4.2.
La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
a)
documentazione attestante i requisiti
di cui al punto 3;
b)
documentazione attestante la capacità
economica e finanziaria del richiedente. Tale
capacità
può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a.
idonee dichiarazioni bancarie;
b.
bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c.
dichiarazione concernente il
fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre
esercizi.
c)
progetto definitivo dell'impianto
redatto a norma del D.Lgs 163/2006 (nr. 2 copie cartacee e nr. 1 copia su
supporto informatico, quest'ultimo comprensivo di file riportante la posizione
spaziale delle parti d'impianto, in formato compatibile per il corretto
inserimento del progetto in ambiente GIS) comprensivo di cronoprogramma;
d)
documentazione tecnica del gestore
della rete che attesti l'assegnazione del punto di
connessione
dell'impianto alla rete elettrica e le relative modalità di allaccio, completa
della
relativa
accettazione da parte del proponente (Soluzione Tecnica Minima Generale
accettata dal proponente);
e)
documentazione prescritta per
l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed
all'esercizio
degli elettrodotti ed opere connesse, comprese quelle di allaccio alla rete
nazionale
(ex l.r. 17/2000: Relazione e grafici sugli impianti d'utenza per la connessione
alla RTN; Relazione sui campi elettromagnetici; Relazione sul contenimento del
rischio di
elettrocuzione;
piano particellare d'esproprio);
f)
per gli impianti eolici: studio delle
potenzialità anemologiche del sito, idoneo alla
valutazione
tecnico-economica della fattibilità dell'iniziativa, che la Pubblica
Amministrazione
si obbliga a non divulgare. Lo studio deve essere caratterizzato da misure
anemometriche sul sito di interesse, da dimostrarsi attraverso la presentazione
della Denuncia di Inizio Attività, di durata almeno annuale e attestato da enti
certificatori, tale da garantire una producibilità annua di almeno 1.800 ore
equivalenti di vento;
g)
per gli impianti idroelettrici: copia
dell'atto di approvazione dello schema di disciplinare
da
parte dell'Autorità competente al rilascio della concessione di derivazione;
h)
per gli impianti a biomassa: studio
dettagliato sulla localizzazione dell'impianto in
funzione
della disponibilità di biomassa; studio, basato su indagini dirette, volto a
minimizzare
i costi relativi all'acquisto, al trasporto ed allo stoccaggio dei quantitativi
di
biomassa
necessari al funzionamento dell'impianto; contratti preliminari di acquisto
delle
biomasse;
i)
delibere/a dei/l Consigli/o
Comunali/e sui cui territori insiste l'impianto produttivo in cui
si
attesti, con espressa indicazione delle particelle interessate, l'accoglimento
della proposta di realizzazione (solo per gli impianti di potenza superiore ad
500 kWe);
j)
dichiarazioni di conformità degli
impianti che si intende installare alle normative vigenti;
k)
certificato/i comunale/i attestanti
la destinazione urbanistica delle aree interessate
dall'intervento
e la presenza di eventuali vincoli (aree protette ai sensi dell'art. 4 della
l.r. n.
10/03,
aree di cui alla Legge 365/2000, aree di cui al Piano Stralcio di Assetto
Idrogeologico,
aree con vincoli inibitori ai sensi del D.Lgs 42/04 e della 1.r. n. 23/90, ecc);
l)
atto di impegno nel quale il
proponente si obbliga:
-
a costituire, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, una società di
scopo con
residenza
fiscale nel territorio della Regione Calabria;
-
a dare inizio ai lavori entro novanta giorni dalla data di rilascio
dell'autorizzazione alla
costruzione
ed esercizio dell'impianto ed a terminarli entro la data indicata in domanda
dandone
comunicazione scritta alla Regione Calabria - Settore Politiche Energetiche
entro
i successivi 30 giorni dalla data di inizio e di ultimazione dei lavori. La
durata dei
lavori,
conforme al cronoprogramma di progetto, non potrà superare la durata di 3 anni
dal
rilascio dell'Autorizzazione unica;
-
a sottoscrivere, a seguito dell'accettazione della potenza assegnata ai sensi
del successivo
punto
6.4 e prima della data di convocazione della seduta insediativa della Conferenza
di
Servizi,
a pena di rigetto della domanda, una fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo
107
del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell'economia e
delle
finanze a favore della Regione Calabria - Settore Politiche Energetiche, a
garanzia
degli
obblighi assunti di inizio dei lavori di costruzione entro 90 giorni dal
rilascio
dell'autorizzazione
unica, di importo pari al 2% del valore dell'investimento previsto e di
durata
almeno pari a 12 mesi. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia
al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione
di
cui all' articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia
medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione
beneficiaria;
-
a sottoscrivere, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, a pena di rigetto
della
domanda,
le seguenti fideiussioni bancarie o assicurative o rilasciate dagli intermediari
finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
di
garanzie,
a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze:
-
a favore della Regione Calabria - Settore Politiche Energetiche, a garanzia del
mancato
adempimento delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione
unica
e degli obblighi assunti di ultimazione dei lavori di costruzione entro i
termini
previsti,
fatti salvi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o comunque indipendenti
dal
Produttore, di importo pari al 1% del valore dell'investimento previsto e di
durata
almeno
pari a quella indicata in domanda di autorizzazione maggiorata di 6 mesi, con
decorrenza
dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica;
-
a favore del Comune/i in cui verrà realizzato l'impianto, a garanzia
dell'obbligo di
ripristino
dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto nei due anni
solari
successivi alla data di comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività o
di
revoca
dell'autorizzazione unica, nella misura di € 10,00 per gli impianti eolici
(€
30,00
nel caso delle altre tipologie di impianto) per ciascun kW di potenza
complessivamente
autorizzata e di durata almeno pari a quella indicata nella domanda
di
autorizzazione per l'ultimazione delle attività, maggiorata di 12 mesi e con
decorrenza
dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica. Tale valore dovrà essere
aggiornato
ogni otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto nella misura del
tasso
medio d'inflazione accertato nel periodo di riferimento. La fideiussione potrà
essere
escussa a prima richiesta del beneficiario qualora i lavori di ripristino dello
stato
dei
luoghi a seguito di dismissione dell'impianto non siano ultimati entro due anni
solari
successivi alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività
o
revoca
dell'autorizzazione unica dell'impianto. Il comune competente regolerà
all'interno
della Convenzione di cui al successivo punto 9.2 le modalità di rinnovo di
tale
fideiussione.
Le
fideiussioni devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione
beneficiaria;
-
a ripristinare i luoghi per come garantito con la polizza fideiussoria di cui al
punto
precedente
ed a tenere sgombra da qualsiasi residuo l'area di intervento non direttamente
occupata
dalle strutture affinché resti disponibile per le compatibili attività
agricole, di
silvicoltura,
di allevamento o altro;
-
a ripristinare le strade di accesso e di servizio e le aree di supporto, a
lavori ultimati, con
le
medesime caratteristiche e materiali preesistenti, salvo diversa autorizzazione;
-
a favorire l'imprenditoria calabrese nella fase di realizzazione;
-
a favorire l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato di
unità
lavorative per la gestione dell'impianto;
-
ad assumere una unità lavorativa ogni 8 unità lavorative assunte sul
territorio calabrese,
da
scegliersi tra L.P.U. - L.S.U., iscritti nelle liste di mobilità, disoccupati
con grado di
invalidità
maggiore o uguale al 46%, sempre che questi abbiano le caratteristiche
fisiche
per
attendere in sicurezza alle mansioni richieste;
-
a versare a favore della Regione Calabria - Settore Politiche Energetiche, con
la causale
"D.Lgs.
387/2003 - fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione
di
antinfortunistica
(D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare
esecuzione
delle opere", della somma di 50 €cent per ogni KW eolico di potenza
elettrica
nominale autorizzata (€ 1,5 per le altre tipologie);
m)
elenco degli enti, con i relativi
indirizzi, titolari del rilascio di permessi, pareri, assensi o
nulla
osta comunque denominati interessati ai sub-procedimenti per il rilascio dell'
Autorizzazione
unica;
n)
eventuale perizia giurata del
progettista relativa alla non assoggettabilità alla procedura di
verifica
ovvero alla procedura di V.I.A. o AIA, accompagnata da una sintetica relazione
esplicativa;
o)
ricevuta di avvenuto versamento degli
oneri istruttori a favore della Regione Calabria
Dipartimento
Attività Produttive Settore Politiche Energetiche – pari ad € 100 per ogni
MW
per
il quale si richiede l'autorizzazione, con un minimo di € 300.
5.
Determinazione della disponibilità di potenza
5.1.
Per ciascuna fonte rinnovabile, il Settore Politiche Energetiche provvede, a
scadenza
semestrale
(giugno, dicembre), ad individuare la disponibilità di potenza autorizzabile. A
tal scopo, entro il mese di giugno e dicembre di ciascun anno il Settore
Politiche Energetiche provvede a verificare, per ciascuna fonte rinnovabile, la
disponibilità di potenza autorizzabile
sottraendo
al valore massimo di potenza autorizzabile (prevista nel PEAR o, in assenza,
programmata
ed approvata dalla G.R.), la somma dei valori di potenza delle autorizzazioni già
rilasciate (al netto di revoche, cessazioni, riduzioni di potenza o dismissioni)
ed in corso di autorizzazione ai sensi del successivo punto 6.3.
5.2.
Il Settore Politiche Energetiche provvede a dare comunicazione di tale
disponibilità di
potenza
autorizzabile alla competente Commissione Consiliare Permanente, nonché
attraverso la pubblicazione sul sito wwww.regione.calabria.it entro giorno 15
del mese successivo.
6.
Verifica ed istruttoria preliminare delle domande
6.1.
Il Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche, verifica
l'esattezza e la completezza della documentazione indicata al precedente punto
4, e nel caso, potrà richiedere,per una sola volta, integrazioni documentali.
In caso di domanda incompleta non si procederà alla assegnazione della potenza
sino al suo perfezionamento.
6.2.
La mancata produzione delle integrazioni entro il termine massimo di giorni 15
dalla
richiesta
del Settore Politiche Energetiche, comporta l'improcedibilità della domanda ed
il
relativo
rigetto;
6.3.
Ultimate con esito positivo le verifiche di cui sopra il Settore Politiche
Energetiche
provvede
ad assegnare, seguendo l'ordine di protocollo di perfezionamento della domanda,
i
valori
di potenza attribuibili a ciascuna richiesta di autorizzazione unica
6.4.
Qualora la richiesta presentata superi la disponibilità di potenza
autorizzabile il Settore
Politiche
Energetiche del Dipartimento Attività Produttive provvede d'ufficio alla
riduzione del valore di potenza della nuova richiesta di autorizzazione, dandone
espressa comunicazione a mezzo fax al soggetto interessato per la relativa
accettazione.
La
mancata accettazione da parte del richiedente della potenza assegnata entro
giorni 10 decorrenti dalla ricezione della comunicazione di assegnazione
comporta l'automatica decadenza della richiesta di autorizzazione unica e la
restituzione, da parte della Regione Calabria, del 50% degli oneri istruttori
versati in sede di presentazione della domanda.
6.5.
In caso di accettazione da parte del richiedente, il Settore Politiche
Energetiche del
Dipartimento
Attività Produttive autorizza il proponente alla trasmissione al Dipartimento
Ambiente
della Regione Calabria - titolare del rilascio del nulla osta di cui al D.Lgs. 3
aprile
2006,
n. 152 - ed agli altri enti di cui all'elenco m) del precedente punto 4.2 della
documentazione
propedeutica, indicendo contestualmente la Conferenza di Servizi prevista al
paragrafo 8 - Conferenza di Servizi.
6.6.
Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva notizia, a spese
del proponente,
mediante
pubblicazione di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e mediante
pubblicazione
di avviso su un quotidiano a diffusione regionale;
7.
Procedura di verifica (screening) e VIA, procedura AIA
7.1
A completamento della procedura di verifica preliminare prevista al punto 6, il
Responsabile del Procedimento comunica al proponente ed al Dipartimento Ambiente
la possibilità di attivare la procedura di verifica ambientale.
7.2
Il Dipartimento Politiche dell’Ambiente comunicherà al Responsabile del
procedimento
l'avvio
e la successiva conclusione della procedura.
7.3
Per l'espletamento delle procedure di verifica, di VIA e di AIA nonché per la
relativa
documentazione
di rito si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa nazionale e
regionale
di riferimento, in particolare a quanto riportato nel "Regolamento
regionale delle
procedure
di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e
delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali" n. 3
del 04.08.2008.
8
Conferenza di servizi.
8.1
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche
Energetiche o suo delegato. Il Dipartimento Attività Produttive – Settore
Politiche Energetiche, convoca, entro 30 giorni dall'esito positivo della
verifica preliminare di cui al precedente punto 6, la conferenza di servizi per
l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i pareri, i nullaosta, gli assensi comunque denominati, necessari per
la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. Ai sensi del
paragrafo 1A.5.5.1, secondo alinea, del Codice di Rete, alla conferenza di
servizi partecipa il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale o di
distribuzione, per l'espressione del necessario parere tecnico.
8.2
La Conferenza di servizi si svolge con le modalità stabilite dall'articolo 24
della legge
regionale
4 Settembre 2001, n. 19 e sue modificazioni ed integrazioni.
9
Contenuto della Convenzione - Impegni
del proponente
9.1
In caso di provvedimento finale della Conferenza di Servizi positivo, entro il
termine
stabilito
di giorni 30 dalla data di chiusura della conferenza stessa, il dirigente del
Settore
Politiche
Energetiche del Dipartimento Attività Produttive stipula specifica convenzione
con ilproponente nella quale sono definite le modalità di realizzazione degli
impianti da fonti
rinnovabili,
la potenza autorizzata e la produzione annua netta stimata di energia prodotta
ed immessa in rete, dandone opportuna comunicazione a tutti gli Enti interessati
ed alla Provincia competente per territorio, per gli ulteriori eventuali
adempimenti di competenza di ciascuno.
9.2
Il proponente si obbliga a sottoscrivere con il Comune o i Comuni interessati
dall'intervento,una Convenzione attraverso la quale sono regolati i rapporti tra
le parti, sino alla definitiva dismissione dell'impianto.
9.3
Il proponente si obbliga a comunicare alla Regione Calabria eventuali
trasferimenti del titolo autorizzativo, cambi di gestione e/o cessioni di
azienda ed ogni altra variazione di titolarità, per il preventivo assenso
dell'Amministrazione Regionale. Il decreto di voltura del titolo autorizzativo
è emanato previa ricognizione del possesso dei requisiti di cui al punto 3 e
della dimostrazione della validità delle fideiussioni previste al punto 4. In
tal caso il soggetto subentrante assume i medesimi obblighi previsti nelle
convenzioni già stipulate.
9.4
Obblighi del proponente nella fase di realizzazione dell'impianto
Nella
fase di realizzazione dell'impianto il proponente si obbliga a:
1.
favorire l'imprenditoria regionale;
2.
favorire l' assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
di
unità lavorative per la gestione dell'impianto;
3.
assumere una unità lavorativa, ogni otto unità lavorative assunte sul
territorio calabrese, da scegliersi tra: L.P.U., L.S.U., iscritti nelle liste di
mobilità, disoccupati con grado di invalidità maggiore o uguale al 46% (sempre
che questi abbiano le caratteristiche necessarie a svolgere in sicurezza le
mansioni richieste);
4.
trasmettere alla Regione, alla Provincia ed al Comune interessato – con
cadenza semestrale -un rapporto sintetico sull'andamento dei lavori e sulla
realizzazione delle opere, corredato di relativo cronoprogramma;
5.
consentire l'accesso al cantiere dei tecnici della Regione, della Provincia e
del Comune
interessato
incaricati di accertare lo stato di avanzamento dei lavori e la loro
corrispondenza al progetto presentato e la regolare esecuzione, in presenza di
tecnici delegati dal proponente, che è obbligato a richiesta a fornire
informazioni e/o esibire i documenti.
9.5
Obblighi del proponente nella fase di conduzione dell'impianto
Nella
fase di conduzione dell'impianto il proponente si obbliga a:
1.
rendere disponibile l'impianto a visite periodiche da parte dei tecnici della
Regione, della
Provincia
e del Comune territorialmente interessato; scopo della visita è quello di
accertare lo stato dei luoghi e dell' impianto nel suo complesso e segnalare
agli Enti competenti, ogni pratica o anomalia connessa con la conduzione
dell'impianto ritenuta potenzialmente dannosa per gli individui e per
l'ambiente;
2.
inviare al Comune/i interessato/i, alla Provincia ed alla Regione Settore
Politiche
Energetiche,
con cadenza annuale, una documentazione attestante:
-
la produzione annua netta di energia elettrica prodotta ed immessa in rete;
-
la provenienza, la tipologia ed i quantitativi di eventuali biomasse utilizzate
come
combustibili;
-
la durata di fermi prolungati dell'intero impianto;
-
lo stato di efficienza dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti,
con
segnalazione
di eventuali disservizi e/o anomalie riscontrate e dei provvedimenti intrapresi
per
la loro eliminazione;
-
la descrizione di eventuali attività di manutenzione straordinaria e/o di
lavori di varia
natura
eseguiti nell'area dell' impianto;
-
la eventuale variazione della composizione societaria;
-
il numero di unità lavorative impiegate a tempo pieno per la conduzione
dell'impianto;
-
l'eventuale cessazione o variazione di requisiti e/o prerogative posseduti dalla
società
esercente
dell'impianto.
9.6
Obblighi del proponente nella fase di cessazione delle attività dell'impianto
Il
proponente si obbliga, alla cessazione delle attività a:
1.
comunicare al/i Comune/i interessatoti, alla Provincia e alla Regione la data di
definitiva
cessazione
delle attività;
2.
inoltrare alla Regione - Assessorato Attività Produttive, Settore Politiche
Energetiche e
Assessorato
all’Ambiente, alla Provincia ed al Comune interessato dall'intervento, non
oltre un anno solare dalla data di cessazione delle attività, il piano
dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione
dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i
materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere
connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione od esercizio
secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva
cessazione della produzione;
3.
ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste
per essi all'atto della dismissione dell'impianto e, per gli impianti
idroelettrici, eseguire misure di reinserimento e recupero ambientale. A
riguardo, gli uffici competenti del Comune interessato dall'intervento sono
tenuti ad accertare che la completa dismissione dell'impianto avvenga nei due
anni solari successivi alla data della comunicazione ufficiale di cessazione
dell'attività o revoca dell'autorizzazione unica dell'impianto medesimo.
10
Rilascio dell'Autorizzazione
10.1
L'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio, contenente le eventuali
prescrizioni alle quali il proponente dovrà attenersi, è emessa nelle forme di
legge dovute dal Dirigente del Settore Politiche Energetiche del Dipartimento
Attività Produttive e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione,
concessioe, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla conferenza
di servizi.
10.2
L'autorizzazione alla costruzione può avere durata massima di 3 anni,
prorogabile per una sola volta con le modalità di cui al successivo punto 11;
10.3
L'emissione del provvedimento finale è condizionata:
-
alla costituzione di una società di scopo con residenza fiscale nel territorio
della Regione
Calabria;
-
alla sottoscrizione ed alla presentazione delle polizze fideiussorie di cui al
precedente
punto
4.2;
-
al versamento degli oneri per monitoraggio in fase di esecuzione di cui al
precedente
punto
4.2;
-
alla presentazione di n. 2 copie del progetto definitivo aggiornato alle
determinazioni
conclusive
della conferenza di servizi;
-
alla stipula della convenzione con la Regione Calabria di cui al precedente
titolo 9.
-
alla documentazione attestante la capacità economica e finanziaria del
richiedente. Tale
capacità
può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a.
idonee dichiarazioni bancarie;
b.
bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c.
dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi
tre
esercizi
10.4
La mancata presentazione o sottoscrizione anche di una sola delle condizioni di
cui al
punto
precedente entro il termine stabilito di giorni 30 dalla data di chiusura della
conferenza di servizi per cause imputabili al proponente, comporta la
conclusione dell'iter procedimentale con relativo atto di diniego.
10.5
L'autorizzazione unica deve contenere espressamente la facoltà da parte della
Regione di revoca qualora, per una durata superiore a 24 mesi, la produzione
media annua dell'impianto risulti inferiore al 30% della produzione annua netta
riportata in convenzione, per cause diverse da quella di forza maggiore o
direttamente imputabili al proponente.
10.6
Il Provvedimento finale, unitamente ad un estratto della pronuncia di
compatibilità
ambientale,
è pubblicato a cura del Dipartimento Attività Produttive -Settore Politiche
Energetiche
nel Bollettino Regionale, mentre il proponente provvede alla pubblicazione
contestuale,
a proprie cura e spese, in un quotidiano a diffusione locale ed in uno a
diffusione nazionale.
11
Proroghe
11.l
L'eventuale proroga dell'autorizzazione concessa può essere autorizzata dal
dirigente del settore Politiche Energetiche, per una sola volta e su motivata
richiesta del proponente. Tale proroga, di durata massima annuale, potrà essere
rilasciata solo a seguito dell'avvenuto rinnovo delle fideiussioni di cui al
precedente punto 4.2.
12
Controllo ed informazione al pubblico
12.1
La Regione, attraverso i settori competenti dei Dipartimenti Attività
Produttive ed Ambiente,ciascuno per le proprie competenze, esercita la vigilanza
ed il controllo per la corretta applicazione della convenzione stipulata, delle
presenti linee di indirizzo e per quanto previsto ai sensi della normativa
vigente in materia.
13
Disposizioni generali
13.1
Tutte le spese amministrative relative alle procedure fino alla conclusione
dell'iter
autorizzativo
sono a carico del soggetto proponente.
13.2
Al fine di ottimizzare lo svolgimento e la tempistica del procedimento
autorizzativo, il
Settore
Politiche Energetiche potrà stipulare specifiche convenzioni e/o protocolli
d'intesa con i soggetti titolari del rilascio di autorizzazioni, nulla-osta,
pareri ed assensi comunque denominati.
14
Fase transitoria
14.1
La presente procedura si applica anche a tutti i progetti di impianti da fonti
rinnovabili
presentati
al Settore Politiche Energetiche per i quali la relativa procedura non risulti
ancora conclusa.
14.2
Il Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive, entro 30
giorni dalla entrata in vigore della presente procedura, procederà alla
richiesta di integrazione documentale delle domande già presentate al
Dipartimento sino alla saturazione della potenza massima autorizzabile di cui al
precedente punto 5.1 secondo il seguente ordine:
a)
domande con conferenza di servizi
conclusa;
b)
domande con conferenza di servizi non
conclusa;
c)
domande con conferenza di servizi non
indetta.
A
parità di condizione prevarrà in primo luogo l'ordine cronologico di chiusura
della conferenza di servizi, in secondo luogo l'ordine cronologico di apertura
della conferenza di servizi, in terzo luogo l'ordine cronologico di
presentazione della domanda di autorizzazione.
14.3
Il termine massimo per l'adeguamento della domanda di autorizzazione alla nuova
procedura,
ad eccezione della sola documentazione di cui al successivo punto 14.4, è
fissato in 90 giorni a decorrere dalla richiesta di integrazione, pena
l'automatico rigetto.
14.4
In sede di prima applicazione la durata della misura anemometrica sul sito di
interesse di cui al punto 4.2 lettera f), ad integrazione delle sole domande di
autorizzazione già presentate al Settore Politiche Energetiche del Dipartimento
Attività Produttive alla data di entrata in vigore della presente procedura,
potrà essere quadrimestrale anziché annuale.
14.5
Fermo restando il vincolo di inoltrare idonea richiesta e di presentare le
fideiussioni in
ottemperanza
alla presente procedura, sono altresì assoggettate alla tempistica di cui ai
precedenti
punti 10 ed 11 le richieste di autorizzazione unica già assentite alla data di
entrata in vigore della presente procedura.
APPENDICE
Requisiti
di ordine generale
Non
possono presentare richiesta di autorizzazione unica i soggetti:
a)
che si trovano in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b)
nei cui confronti è pendente
procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si
tratta di altro tipo di società;
c)
nei cui confronti è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004\18; l'esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio
o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni
caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione
della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale;
d)
che hanno violato il divieto di
intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo
1990, n 55;
e)
che hanno commesso gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f)
che, secondo motivata valutazione
del1’Amministrazione regionale, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione di prestazioni affidate, concesse e/o autorizzate
dall'Amministrazione regionale; o che hanno commesso un errore grave
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte dell'Amministrazione regionale;
g)
che hanno commesso violazioni,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
i)
che hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui sono stabiliti;
1)
che non siano in regola con gli
obblighi presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m)
nei cui confronti è stata applicata
la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il
divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Il
proponente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui
indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato
dell'unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata,
ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una
dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale
qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. Per gli impianti
di produzione di energia elettrica con potenza di connessione maggiore o uguale
a 10 MVA le richieste di connessione sono presentate a Terna S.p.a. in qualità
di gestore della Rete
elettrica
di Trasmissione Nazionale, mentre per gli impianti di produzione con potenza
inferiore a tale soglia le richieste di connessione sono presentate alle imprese
distributrici (paragrafo 1A.5.1.1 del Codice di Rete).