ESTRATTO DEL
DECRETO: |
Autoproduttore |
E la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70 % annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. |
Cliente idoneo |
E la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che allestero. |
Cliente vincolato |
E il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nellarea territoriale dove è localizzata lutenza. |
Contratto bilaterale |
E il contratto di fornitura di servizi elettrici tra due operatori del mercato. |
Dispacciamento |
E lattività diretta a impartire disposizioni per lutilizzazione e lesercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari. |
Dispacciamento di merito economico |
È limmissione dellenergia nella rete di trasmissione previa autorizzazione del dispacciatore secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete. |
Dispacciamento passante |
È limmissione dellenergia nella rete di trasmissione previa autorizzazione del dispacciatore condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete. |
Distribuzione |
E il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali. |
Produttore |
E la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dellimpianto. |
Produzione |
E la generazione di energia elettrica, comunque prodotta. |
Trasmissione |
E lattività di trasporto e trasformazione dellenergia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dellenergia autoprodotta ai sensi del comma 2. |
Art. 8 Attività di produzione |
A decorrere dal 1° gennaio 2003 a nessun soggetto è consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50 % del totale dellenergia elettrica prodotta e importata in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, lAutorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui allart. 15 della legge 10.10.1990 n. 287. Entro la stessa data lENEL Spa cede non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva. A tal fine lENEL Spa predispone entro sessanta giorni dallentrata in vigore del presente decreto un programma procedurale e temporale che è sottoposto allapprovazione del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dellIndustria, del commercio e dellartigianato, sentita lAutorità garante della concorrenza e del mercato. |
Art. 14 Clienti idonei |
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