ESTRATTO DEL DECRETO:
GLOSSARIO E ARTT. 8 - 14

Autoproduttore

E’ la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70 % annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Cliente idoneo

E’ la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all’estero.

Cliente vincolato

E’ il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell’area territoriale dove è localizzata l’utenza.

Contratto bilaterale

E’ il contratto di fornitura di servizi elettrici tra due operatori del mercato.

Dispacciamento

E’ l’attività diretta a impartire disposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.

Dispacciamento di merito economico

È’ l’immissione dell’energia nella rete di trasmissione previa autorizzazione del dispacciatore secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.

Dispacciamento passante

È’ l’immissione dell’energia nella rete di trasmissione previa autorizzazione del dispacciatore condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.

Distribuzione

E’ il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.

Produttore

E’ la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto.

Produzione

E’ la generazione di energia elettrica, comunque prodotta.

Trasmissione

E’ l’attività di trasporto e trasformazione dell’energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell’energia autoprodotta ai sensi del comma 2.

Art. 8 – Attività di produzione

A decorrere dal 1° gennaio 2003 a nessun soggetto è consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50 % del totale dell’energia elettrica prodotta e importata in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all’art. 15 della legge 10.10.1990 n. 287. Entro la stessa data l’ENEL Spa cede non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva. A tal fine l’ENEL Spa predispone entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto un programma procedurale e temporale che è sottoposto all’approvazione del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 14 – Clienti idonei

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:
  1. I distributori, limitatamente all’energia elettrica consumata da clienti idonei connessi alla propria rete;
  2. Gli acquirenti grossisti, limitatamente alla energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita.
  3. I soggetti cui è conferita da altri stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente alla energia consumata al di fuori del territorio nazionale.
  1. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 hanno altresì diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti di cui al presente articolo aventi consumi annuali di energia elettrica, comprensivi dell’eventuale energia autoprodotta e misurabile in un unico punto del territorio nazionale, nella misura di seguito indicata:
  1. ogni cliente finale il cui consumo sia risultato, nell’anno precedente, superiore a 30 GWh;
  2. le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche i sensi dell’articolo 7 della legge 10.10.90, n. 287, i consorzi e le società consortili il cui consumo sia risultato nell’anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati esclusivamente nello stesso comune del punto di prelievo o in comuni contigui.
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:
  1. I soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 20 GWh;
  2. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 20 GWh con dimensione minima di 1 GWh;
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei:
  1. I soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 9 GWh;
  1. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 9 GWh con dimensione minima di 1 GWh;
  1. Ogni cliente finale il cui consumo sia risultato nell’anno precedente superiore ad 1 GWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti di misura.
  1. Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei, comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 % il 19 febbraio 1999, al 35 % il 1° gennaio 2000, al 40 % il 1° gennaio 2002, il Ministro dell'Industria, del commercio e dell’artigianato, con proprio decreto, individua nuovi limiti per l’attribuzione della qualifica di cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di riequilibrio del sistema tariffario.
  2. Il Ministro dell'Industria, del commercio e dell’artigianato, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di aperture comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati individua nuovi limiti per l’attribuzione della qualifica di cliente idoneo, al fine di una maggiore apertura del mercato.
  3. Il Ministro dell'Industria, del commercio e dell’artigianato, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23.08.88 n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui attribuire, anche negli anni successivi al 2002, la qualifica di cliente idoneo, al fine di una progressiva maggiore apertura del mercato.
  4. L’Autorità per l’energia elettrica e il mercato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con proprio provvedimento le modalità per riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto.